Statuto

Articolo 1

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di novembre è costituita l'Associazione ricreativa e culturale denominata "FEDERCASTELLI ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE" siglabile laddove consentito "FEDERCASTELLI". L'Associazione non ha scopo di lucro nel rispetto degli art. n. 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2

L'Associazione ha sede a Cuneo, via Roma 27, con la possibilità di istituire sedi operative e dipendenze anche provvisorie e transitorie in altri luoghi a seconda delle necessità. La durata dell'Associazione è illimitata. L'associazione potrà modificare suddetta sede per esigenze operative ed organizzative senza che occorra la modifica dello Statuto Sociale.

Articolo 3

L'Associazione non ha scopo di lucro, svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi e si propone di promuovere e gestire attività culturali, ricreative, formative a favore degli associati. In particolare lo scopo dell'Associazione è quello di:

a) gestire e diffondere l'informazione artistico/culturale attraverso l'uso del web www.federcastelli.itin generale;

b) produrre, organizzare e promuovere spettacoli, manifestazioni, mostre, festival, rassegne, concorsi, seminari e convegni con l'intento di far conoscere, valorizzare e promuovere tutto ciò che afferisce ai settori della cultura, dell'arte e del restauro;

c) svolgere attività editoriale a stampa e su altri supporti attraverso la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute nell'ambito degli scopi perseguiti dall'Associazione;

d) organizzare e promuovere attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per lavoratori della cultura, insegnanti, operatori sociali, restauratori;

e) organizzare e promuovere partnership e/o collaborazioni e/o consulenze con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese, ed aziende sia nazionali che internazionali che operano nei settori culturale, artistico/architettonico e affini. Per il conseguimento delle finalità statutarie l'Associazione può compiere le necessarie operazioni, di qualsiasi natura, avvalendosi di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie. Fra queste operazioni, senza alcuna esclusione, essa potrà:

a) compiere le operazioni bancarie necessarie all'attuazione dello scopo;

b) assumere partecipazioni in altri organismi similari che perseguono finalità in ambiti affini ai propri;

c) avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Enti e soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

d) promuovere tutte quelle attività che abbiano ad oggetto materie che rientrano nello scopo fondamentale dell'Associazione. Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione potrà avvalersi di ogni tipo di finanziamento, erogato, in qualsiasi forma, da istituzioni ed enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali. Inoltre in via meramente marginale senza scopo di lucro, l'associazione potrà esercitare attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento, attraverso contributi pubblicitari e/o di sponsorizzazione

Articolo 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito: dalle quote associative, determinate annualmente dal consiglio direttivo; da lasciti e donazioni; dagli eventuali proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione di cui all'art. 2; da eventuali investimenti mobiliari ed immobiliari; da eventuali eccedenze attive di gestione; dai contributi provenienti, a qualsiasi titolo, dagli associati, da enti e daqualunque altro soggetto. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge. Non è ammessa trasmissibilità e rivalutazione delle quote associative. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Articolo 5

L'Associazione è aperta a tutti coloro che siano interessati alla realizzazione di attività istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Ciò premesso i soci sono coloro che, avendone fatto relativa domanda, sono stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo. Possono far parte dell'Associazione cittadini italiani e non, in possesso dei diritti civili e che non abbiano riportato condanne penali. Possono inoltre farne parte persone giuridiche. Tutti coloro i quali intendano far parte dell'associazione dovrannoredigere una domanda su apposito modulo. All'atto di presentazione della domanda di ammissione vengono resi noti al richiedente, in maniera formale, la struttura dell'associazione stessa, i suoi diritti relativi alla struttura democratica che regola la vita associativa e la strutturazione della stessa egli viene inoltre messo a disposizione, affinché possa prenderne visione, codesto Statuto. Dal momento della presentazione della domanda fino all'accettazione della stessa il richiedente la qualità di sociopotrà partecipare alla vita associativa in qualità di "aspirante". La domanda di ammissione sarà considerata accolta quando otterrà l'accettazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 6

I soci si dividono nelle seguenti categorie:-Soci Fondatori: sono quanti hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, nonché coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari meriti dal Presidente; ad essi spettano le prerogative fissate nel presente Statuto;-Soci Ordinari:coloro che avendone fatto domanda sono stati accettati dal Presidente;-Soci Sostenitori: sono gli enti ed i privati che contribuiscono finanziariamente al funzionamento dell'Associazione, mediante la messa a disposizione di strutture edilizie od operative e/o un contributo finanziario, nella misura concordata con il Presidente. Il socio cessa di far parte dell'associazioneper: Dimissioni/Recesso: vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Gli Associati possono recedere in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Associazione presso la sede legale. Il recesso produrrà effetti dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a obbligazioni ed oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione), anteriormente alla data della comunicazione della dichiarazione di recesso. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; Esclusione: l'esclusione dell'Associazione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo per grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto;Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.Il provvedimento di esclusione, assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. All'assemblea deve essere convocato il socio interessato. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.L'associato radiato non può essere più ammesso. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione. È fatto divieto di trasferimento e di rivalutazione della quota o contributo associativo. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non può essere rivalutata.

Articolo 7

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Articolo 8

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso. L'assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e sututti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. Deve essere convocata, nel termine di un mese dalla comunicazione della richiesta, quando lo richiedano almeno due terzi degli Associati Fondatori o due quinti degli Associati Ordinari. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. L'Assemblea è convocata almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza dal Presidente dell'Associazione mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e, se ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, social network, fax, sms o qualsiasi altro mezzo ritenuto necessario. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degliargomenti da trattare. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea. I soggetti che hanno diritto di intervenire possono farsi rappresentare anche con delega scritta non autenticata. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe eil diritto di intervento all'Assemblea. La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, al Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente. L'Assemblea è validamente costituita conla presenza della maggioranza degli Associati in prima convocazione e quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito in questo Statuto. In ogni caso tutte le delibere prese dall'assemblea dell'Associazione si considerano non approvate ove abbiano votato contro almeno due degli Associati Fondatori. Ciascun Associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese in modo palese, per alzata di mano. L'Assemblea:

a) delibera sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) delibera sull'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione e sul rendiconto economico e finanziario;

c) elegge i membri del Consiglio Direttivo;

d) delibera sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulle procedure di liquidazione, nonché sulla nomina dei liquidatori;

e) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di Statuto sono riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile di membri da tre a cinque, eletti dall'Assemblea. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i soci fondatori. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limiti.Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti. Il Consiglio Direttivo:

a) elegge nel proprio seno un Presidente dell'Associazione. Per l'elezione del Presidente è richiesto il voto favorevole di tutti gli Associati fondatori;

b) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;

c) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza dell'Assemblea;

d) delibera sull'ammissione di nuovi Associati;

e) determina l'ammontare dei contributi annuali in denaro o servizi e competenze, da porre a carico degli Associati;

f) predispone gli atti e le deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) predispone un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) svolge tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dalla legge e da questo Statuto;

i) predispone e modifica il regolamento dell'Associazione. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più unodei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Articolo 10

Il presidente è il legale rappresentante in ogni evenienza, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.Egli provvede:

a) a convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, fissandone l'ordine del giorno;

b) a convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno;

c) a svolgere tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge, da questo Statuto o dal Consiglio Direttivo.In assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Segretario.

Articolo 11

Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, l'Associazione deve tenere:

a) Libro degli Associati;

b) I Libri dei Verbali dell'Assemblea;

c) Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche. Le  attività svolte dai soci e dai soci amministratori in favore dell'Associazione sono gratuite, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso di complessità dell'opera, si potranno corrispondere compensi a soci amministratori assumere lavoratori dipendenti e avvalersi della prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 13

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta da parte dell'assemblea generale straordinaria dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. Che delibererà in merito alla liquidazione.L'Associazione si scioglie:

a)a seguito delrecesso della maggioranza degli Associati Fondatori;

b)con decorrenza anticipata adottata con la maggioranza dei 3/4degli Associati ed il voto favorevole di tutti gli Associati Fondatori;

c)per ogni altra causa prevista in modo cogente dalla legge.Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà un liquidatore fissandone i poteri, anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuali, ed il compenso. In caso discioglimento dell'associazione ilpatrimonio residuo, pagati tutti i debiti, dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione che persegua gli stessi fini sociali salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 14

L'esercizio socialeva dal1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.

Articolo 15

L'Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, dalle norme di legge in materia, oltre che dalle disposizioni del codice civile.

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